Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio delle professioni).

      1. Per l'esercizio della professione di professionista delle attività motorie e sportive è richiesto il possesso della laurea nella classe L-22 - scienze delle attività motorie e sportive.
      2. Per l'esercizio della professione di allenatore e preparatore fisico e atletico è richiesto il possesso della laurea magistrale nella classe LM-68 - scienze e tecniche dello sport.
      3. Per l'esercizio della professione di specialista dell'attività motoria per il benessere è richiesto il possesso della laurea magistrale nella classe LM-67 - scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.
      4. Per l'esercizio della professione di manager delle attività motorie e sportive è richiesto il possesso della laurea magistrale nella classe LM-47 - organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.
      5. I soggetti in possesso di laurea in scienze motorie, conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,

 

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e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, possono esercitare la professione corrispondente alla classe di laurea magistrale dichiarata equipollente dagli organi accademici dell'ateneo che ha rilasciato la laurea.
      6. I soggetti in possesso di diploma di grado universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica possono esercitare la professione di professionista delle attività motorie e sportive.
      7. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono essere in possesso di titoli universitari dichiarati equipollenti ai sensi della normativa vigente in materia.